Buoni pasto o ticket restaurant: nuovi limiti dal 2020

L’erogazione di buoni pasto o ticket restaurant può derivare quale obbligo previsto da contratto collettivo nazionale o territoriale o aziendale od anche individuale.

L’erogazione può anche rilevare quale liberalità del datore di lavoro: una erogazione che consente di andar incontro alle esigenze del lavoratore, di “alleggerirlo” di un costo, massimizzando la soddisfazione dello stesso e nel contempo ottimizzando il carico fiscale dell’impresa. 

L’erogazione di buoni pasto può essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto. L’erogazione deve riguardare tutti i lavoratori o categorie omogenee, dove per categorie omogenee non si devono intendere solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, impiegati), ma anche tutti i dipendenti accomunati da particolari caratteristiche, quali livello o svolgimento di attività in una particolare unità produttiva.
Possibile l’erogazione ad amministratori e collaboratori con reddito assimilato a lavoro dipendente, pur con l’attenzione dovuta alla particolare tipologia di rapporti, da approfondire caso per caso.

Vi è diritto al buono solo per le giornate lavorate. L’eventuale concessione di buoni pasto per giorni non lavorativi (es. domeniche, permessi, ferie ecc.), anche per cause di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità), non permette alcuna agevolazione: detti importi diventano totalmente assoggettati a contribuzione e tassazione.

Il buono (o ticket), per la sua intrinseca natura, viene escluso dal novero dei fringe benefit.

I buoni pasto sono titoli di pagamento che possono essere utilizzati negli esercizi convenzionati per acquistare pasti o prodotti alimentari. Hanno valore prestabilito. Sono nominativi e devono essere utilizzati solo da titolare.

Si distinguono due tipologie:

  • cartacei, che al momento dell’utilizzo devono essere datati e sottoscritti nello spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore e alla data di utilizzo;
  • elettronici, che non richiedono alcuna firma da parte del titolare perché le informazioni necessarie sono tutte digitalizzate grazie ad un numero ed un codice identificativo.

I buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un valore massimo giornaliero stabilito dall’articolo 51 del TUIR. 

Il legislatore, nella Legge di Bilancio 2020 (comma 677 L.157/2019), è intervenuto in materia, in parte confermando ed in parte modificando la lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR:

non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’mporto complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È inoltre confermata la non tassazione per:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
  • le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
    • ai cantieri edili;
    • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
    • ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

In caso di eccedenza, rispetto ai valori citati, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Buoni pasto ticket restaurant – Legge 157/2019 – nuove esenzioni contributive e fiscali anno  2020 

Buoni pasto cartaceiFino a € 4,00
(in precedenza € 5,29)
Buoni pasto elettroniciFino a € 8,00
(in precedenza € 7,00)

Particolari tipologie: esenzioni contributive e fiscali confermate per l’anno 2020

– Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro
– Le somministrazioni in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
– Le somministrazioni in mense gestite da terzi
Confermata la non tassazione
Le indennità sostitutive di somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
– ai cantieri edili;
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
Esenzione fino a € 5,29 giornalieri

L’emissione del documento buono pasto continua ad essere riservata esclusivamente alle società aventi i requisiti previsti dalle norme attualmente in vigore.


Vedi anche l’informativa fiscale.