Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente – qualora non abbia eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti – può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità od omissioni tributarie commesse. Il contribuente può quindi provvedere, entro specifici termini, ad effettuare il versamento di tributi maggiorati di interessi e sanzioni in misura ridotta. Interessi legali e sanzioni si computano sull’imposta non ancora versata o versata in ritardo.
Dalla data del 01.01.2016, gli interessi di mora risultano pari allo 0,20 % annuo, da applicarsi sull’importo non versato per i giorni di ritardo.
L’importo delle sanzioni varia in relazione alla tempestività del “ravvedimento.
TIPOLOGIA DI R.O. | TERMINE DI VERSAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE | SANZIONE RIDOTTA PER R.O. |
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Sprint | Entro 14 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,10% per ogni giorno di ritardodalla scadenza fino al 14° giorno |
Semplificato | dal 15° al 30° giorno dalla scadenza | 1/10 della sanzione ordinaria del 15% |
ovvero 1,50% fisso | ||
Semplificato | entro 90 giorni dalla scadenza | 1/9 della sanzione ordinaria del 15%ovvero 1,67% fisso |
Ordinario | Oltre il 91° giorno ma entro la data di presentazione della dichiarazione annuale a cui si riferisce tributo/versamento | 1/8 della sanzione ordinaria del 30%ovvero 3,75% fisso |
Ordinario | entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce tributo/versamento | 1/7 della sanzione ordinaria del 30% ovvero 4,29% fisso |
Ordinario | oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 1/6 della sanzione ordinaria del 30%ovvero 5,00% fisso |
Ordinario | Dopo Processo Verbale Constatazione | 1/5 della sanzione ordinaria del 30% ovvero 6,00% fisso |
Il versamento da ravvedimento va effettuato su Modello F24, con utilizzo degli appositi codici tributo.
Non è possibile ricorrere a ravvedimento successivamente alla notifica di atti di liquidazione ed accertamento o atti di natura impositiva, quali avvisi bonari, avvisi di recupero credito ed avvisi di irrogazione di sanzioni.
E’ invece possibile procedere a ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione del modello F24 “a zero”.
Sanzione per R.O. | Termine di versamento per la regolarizzazione dalla data della dovuta presentazione di modello F24 |
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€ 5,56 | ritardo non superiore a 5 giorni |
€ 5,56 | ritardo non superiore a 90 giorni |
€ 5,56 | entro 1 anno dalla violazione |
€ 5,56 | entro 2 anni dalla violazione |
Per il versamento della sanzione ridotta, da effettuarsi come di consueto tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “8911”.
Invitiamo i Clienti dello Studio a comunicare eventuali modelli F24 non presentati/versamenti non effettuati, consentendoci così di supportare nei corretti adempimenti. Consigliamo sempre l’effettuazione contestuale di tributi/interessi e sanzioni.
Invitiamo i Clienti dello Studio a costituire specifico archivio/consegnarci con regolarità copie delle quietanze modello F24 disponibili: i relativi estremi devono annualmente, tra l’altro, esser indicati in specifica dichiarazione periodica (modello 770).
Ricordiamo infine che possono esser oggetto di regolarizzazione anche la contribuzione dovuta a INPS e i premi richiesti da INAIL, pur non seguendo la strada dell’esposto ravvedimento operoso. La mancata regolarità contributiva comporta Durc negativo.