Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente – qualora non abbia eseguito, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti – può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità od omissioni tributarie commesse. Il contribuente può quindi provvedere, entro specifici termini, ad effettuare il versamento di tributi maggiorati di interessi e sanzioni in misura ridotta. Interessi legali e sanzioni si computano sull’imposta non ancora versata o versata in ritardo.

 

Dalla data del 01.01.2016, gli interessi di mora risultano pari allo 0,20 % annuo, da applicarsi sull’importo non versato per i giorni di ritardo.
L’importo delle sanzioni varia in relazione alla tempestività del “ravvedimento.

 

TIPOLOGIA DI R.O. TERMINE DI VERSAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE SANZIONE RIDOTTA PER R.O.
Sprint Entro 14 giorni dalla scadenza ordinaria 0,10% per ogni giorno di ritardodalla scadenza fino al 14° giorno
Semplificato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza 1/10 della sanzione ordinaria del 15%
ovvero 1,50% fisso
Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 della sanzione ordinaria del 15%ovvero 1,67% fisso
Ordinario Oltre il 91° giorno ma entro la data di presentazione della dichiarazione annuale a cui si riferisce tributo/versamento 1/8 della sanzione ordinaria del 30%ovvero 3,75% fisso
Ordinario entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a cui si riferisce tributo/versamento 1/7 della sanzione ordinaria del 30% ovvero 4,29% fisso
Ordinario oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva 1/6 della sanzione ordinaria del 30%ovvero 5,00% fisso
Ordinario Dopo Processo Verbale Constatazione 1/5 della sanzione ordinaria del 30% ovvero 6,00% fisso

 

Il versamento da ravvedimento va effettuato su Modello F24, con utilizzo degli appositi codici tributo.
Non è possibile ricorrere a ravvedimento successivamente alla notifica di atti di liquidazione ed accertamento o atti di natura impositiva, quali avvisi bonari, avvisi di recupero credito ed avvisi di irrogazione di sanzioni.

 

E’ invece possibile procedere a ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione del modello F24 “a zero”.

 

Sanzione per R.O. Termine di versamento per la regolarizzazione dalla data della dovuta presentazione di modello F24
€ 5,56 ritardo non superiore a 5 giorni
€ 5,56 ritardo non superiore a 90 giorni
€ 5,56 entro 1 anno dalla violazione
€ 5,56 entro 2 anni dalla violazione

 

Per il versamento della sanzione ridotta, da effettuarsi come di consueto tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “8911”.

 

Invitiamo i Clienti dello Studio a comunicare eventuali modelli F24 non presentati/versamenti non effettuati, consentendoci così di supportare nei corretti adempimenti. Consigliamo sempre l’effettuazione contestuale di tributi/interessi e sanzioni.

 

Invitiamo i Clienti dello Studio a costituire specifico archivio/consegnarci con regolarità copie delle quietanze modello F24 disponibili: i relativi estremi devono annualmente, tra l’altro, esser indicati in specifica dichiarazione periodica (modello 770).

 

Ricordiamo infine che possono esser oggetto di regolarizzazione anche la contribuzione dovuta a INPS e i premi richiesti da INAIL, pur non seguendo la strada dell’esposto ravvedimento operoso. La mancata regolarità contributiva comporta Durc negativo.