Lavoro usurante e notturno

Entro il 31 marzo 2017 è necessario effettuare la “comunicazione annuale dei lavori usuranti” in riferimento all’annualità precedente.

Vige in capo al datore di lavoro l’obbligo di inviare annualmente “comunicazione lavori usuranti” alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio/competenti istituti previdenziali.

Comunicazione viene effettuata tramite compilazione del modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro: il sistema metterà la stessa a disposizione degli enti sopra citati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

  • Inizio lavoro a catena
  • Lavoro usurante a catena
  • Lavoro usurante notturno
  • Lavoro usurante autisti
  • Lavoro usurante D.M. 1999 (cave, gallerie, miniere, spazi ristretti)

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.  Sono considerati lavoratori notturni:

  •        i lavoratori a turni che prestano la loro attività lavorativa nel periodo notturno di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  •       al di fuori dei casi di cui sopra, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, lo stesso deve comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

Necessita Vs. riscontro, controllo, e comunicazione allo Studio per procedere eventualmente nell’adempimento.