Le collaborazioni “occasionali”

L’analisi che segue vuole essere una sollecitazione al prestare particolare attenzione nell’inserimento di collaborazioni in azienda e nello specifico nell’inserimento di collaborazioni di natura “occasionale”.

Risulta innanzitutto opportuna un’analisi preventiva delle posizioni che si vogliono andar a coprire, al fine di verificare il tipo di prestazione richiesta al collaboratore.
Le domande da porsi in prima battuta sono le seguenti:

  • c’è subordinazione rispetto al committente?
  • l’attività svolta è di carattere del tutto occasionale o continuativo (pur se parzialmente)?;
  • il lavoratore è autonomo nella gestione di modalità e tempistica della prestazione o deve attenersi a specifiche direttive?
  • è previsto un coordinamento con il committente o datore di lavoro?
  • il lavoratore viene o non viene inserito funzionalmente all’interno di un’organizzazione aziendale?

 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2015  “Jobs Act”, dal 25 giugno 2015 non risulta più possibile instaurare

  • nuovi contratti di collaborazione a progetto
  • nuovi contratti di collaborazione occasionale-mini co.co.co.

Entrambe le figure risultano abolite.
 
Alla data del 17/3/2017 risulta soppresso anche l’istituto

  • lavoro occasionale accessorio-voucher.

 
Alla data attuale – 18/3/2017 – vige solamente tale tipologia contrattuale che identifica prestazioni a carattere saltuario

  • il lavoro autonomo occasionale.

Tale ultima tipologia si deve basare su un rapporto di collaborazione

  • occasionale genuina
  • non continuativa
  • non coordinata dal committente
  • svolta senza vincolo di durata (non rilevano i 30 giorni come limite massimo)
  • svolta con carattere episodico e senza inserimento del collaboratore nell’organizzazione dell’impresa
  • per attività esercitata senza che vi sia iscrizione a specifico ’albo da parte del collaboratore.

La prestazione occasionale rientra tra le fattispecie normate dall’art. 2222 del Codice Civile: contratto d’opera.

Requisiti della prestazione d’opera occasionale sono:

  • assenza di vincoli di orario;
  • libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
  • raggiungimento di un risultato;
  • compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso (privo del carattere della periodicità);
  • assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
  • unicità della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.

Il lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 2222 del Codice Civile, è esente da contribuzione INPS nel limite reddituale annuo di € 5000,00.
Qualora il corrispettivo risulti maggiore di € 5000,00 all’anno, lo stesso costituirà base imponibile per la contribuzione INPS “gestione separata”: il calcolo va effettuato sulla quota di reddito eccedente i 5000,00 euro.
L’occasionalità comporta esenzione del premio INAIL.
Il lavoro autonomo occasionale è sempre soggetto a ritenuta fiscale a titolo d’acconto nella misura del 20%.
 
Occorre tuttavia porre particolare attenzione a tre aspetti, ovvero tre condizioni al verificarsi delle quali la collaborazione è intesa come rapporto di lavoro subordinato, con  conseguente automatica trasformazione in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

  • continuità: la prestazione non è occasionale, ma prolungata nel tempo;
  • coordinamento: l’attività del prestatore è “coordinata” con la struttura organizzativa (commerciale e/o produttiva) del committente. Eterodirezione/potere direttivo – organizzativo – disciplinare/modi – tempi – luoghi della prestazione sono tutti aspetti da verificare;
  • personalità: l’apporto altrui nella prestazione risula secondario e marginale.

 
La presunzione di subordinazione non si applica:

  • per le collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali sindacali, in presenza d determinate esigenze produttive e tecniche di uno specifico settore;
  • collaborazioni con professionisti intellettuali con obbligo iscrizione agli albi come ad esempio giornalisti, avvocati, ingegneri ecc.
  • attività specifiche prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ecco quindi l’importanza di analisi ante collaborazione: siamo certi del rispetto dei requisiti citati?