Nuovi strumenti APE e RITA

Da alcuni mesi si sta parlando di due strumenti che dovrebbero rispondere alle esigenze, spesso sentite e richieste nel mondo del lavoro, di pensione anticipata:

– APE: anticipo pensionistico

– RITA: rendita integrativa temporanea anticipata

 

 

Sono questi gli strumenti che consentiranno un anticipo massimo di tre anni e sette mesi rispetto ai requisiti standard per la pensione di vecchiaia, strumenti che risponderanno, a partire dal 1° maggio 2017, alla necessità di flessibilità dell’età pensionabile per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria.

 

APE è stato studiato in tre versioni: social (agevolato), volontaria, aziendale. Solamente APE Social è “gratuito”, le altre due versioni risultano invece a carico del lavoratore e dell’azienda.

 

RITA è, dal canto suo, uno strumento collegato al fondo pensione integrativo cui il lavoratore risulta eventualmente aderente: l’assegno che si riceve in attesa della pensione è “autofinanziato” in quanto si attinge in tutto o in parte al capitale accumulato in detto fondo.

 

Riportiamo uno schema riepilogativo di quanto previsto dalla normativa attuale in merito allo strumento APE, sottolineando la decorrenza 1 maggio 2017.

 

 

Sottolineiamo che, per APE volontario e APE imprese, i soggetti interessati saranno

– i dipendenti (compreso il reparto del pubblico impiego), autonomi e parasubordinati

– in possesso di 63 anni di età

– a partire dal 1° maggio 2017

– che si trovino a non più di tre anni e 7 mesi dal perfezionamento della pensione di vecchiaia,

– a condizione che abbiano almeno 20 anni di contributi e una pensione non inferiore a circa 700 euro al mese (1,4 volte il trattamento minimo Inps).

 

Consigliamo i lavoratori interessati di analizzare la propria posizione contributiva ai fini pensionistici, procedendo eventualmente con richiesta di estratto conto certificativo all’Istituto previdenziale di competenza (in primis INPS).

 

Annotiamo che trattasi di strumenti sperimentali, ora previsti sino al 2018: potranno essere prorogati sulla base dei risultati della sperimentazione.

 

 

 

APE Lavoratori interessati Requisiti (al 31/12/2018) Trattamento
APE agevolato per disoccupati Interessati sono i lavoratori in stato di disoccupazione causa cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa oppure risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604/1966. Gli stessi devono aver terminato di percepire il sussidio di disoccupazione da almeno 3 mesi. 63 anni di età30 anni di contributi. Trattamento assistenziale rapportato all’importo della pensione percepibileTetto di 1.500,00 euro mese. Possibile superare detto tetto con APE volontaria.Corresponsione per 12 mensilità.Il trattamento è erogato sino al raggiungimento della pensione.Nessuna penalizzazione sulla pensione futura.
APE agevolato per invalidi Interessati sono i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata da commissione.
APE agevolato per caregiver Interessati sono i lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 co. 3, legge 104/1992.
APE agevolato (lavori difficoltosi o rischiosi) Interessati sono i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni una attività lavorativa particolarmente difficoltosa e rischiosa. 63 anni di età 36 anni di contributi.
APE volontario Interessati sono i lavoratori che scelgono di uscire volontariamente (categorie non destinate all’APE agevolato 63 anni di età20 anni di contributiDistanza 3 anni e 7 mesi da pensionamento di vecchiaia.Pensione maturanda non inferiore a 1,4 volte il minimo INPS (attualmente euro 700,00 lordi mese). Prestito anticipato dal settore bancario.12 mensilità.Esente da imposizione fiscale.Restituzione una volta in pensione: prelievo, su pensione definitiva, nei 20 anni successivi.
Ape e imprese Interessati sono i lavoratori di azienda che intende sostenere i costi dell’APE attraverso specifico versamento all’INPS di contribuzione (base: retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro).