TFR in busta paga

OGGETTO: LEGGE 190/2014 ART.1 COMMI 26-34 E DPCM 29/2015 – Qu.I.R. IL TFR IN PROSPETTO PAGA

 

 

La normativa evidenziata in oggetto prevede, in via sperimentale, la possibilità, per i dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, di richiedere allo stesso la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

 

Interessati alla normativa sono
– tutti i lavoratori subordinati
– dipendenti del settore privato
– con una anzianità di almeno 6 mesi

 

Sono invece escluse le seguenti categorie di lavoratori:
– dipendenti domestici;
– dipendenti del settore agricolo;
– dipendenti per i quali la legge o il CCNL prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
– dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, in fase di ristrutturazione dei debiti, in fase di risanamento o destinatari di integrazioni salariali straordinarie e in deroga.
– dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.

 

 

E’ prevista specifica procedura, in quanto

 

A) il lavoratore
– deve predisporre specifica domanda (utilizzando il modello QuIR , qui di seguito allegato)
– deve presentare la stessa, accuratamente compilata,direttamente al proprio datore di lavoro

 

B) il datore di lavoro
– riceve la richiesta del lavoratore
– eroga la quota di TFR maturata mensilmente, sospendendo l’accantonamento e la relativa rivalutazione
– applica – quale sostituto d’imposta – su tali importi la tassazione ordinaria
– se in difficoltà nella reperibilità della liquidità necessaria, richiede l’accesso a un finanziamento bancario specifico riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.

 

 

Trattasi quindi di una opzione che va esercitata.
Il lavoratore che avrà optato per tale scelta – manifestando la propria volontà – non potrà più revocarla fino al 30 giugno 2018.
Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opererà a decorrere:
a) dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che NON ricorrono al Finanziamento
b) dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento bancario assistito da garanzia.

 

Possono accedere al Finanziamento bancario assistito da garanzia, mediante richiesta all’INPS di specifica certificazione e attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, con stipula del relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordo Quadro, i datori di lavoro che soddisfano ambedue i seguenti requisiti:
1) numero di addetti inferiore a 50 unità
2) insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

 

La liquidazione periodica della Qu.I.R. comporta il seguente trattamento normativo/fiscale:
– la quota maturata del TFR diventa parte integrativa della retribuzione e come tale fa cumulo con il reddito del periodo
– ne consegue una possibile maggior aliquota marginale di tassazzione Irpef ed addizionali
– ne deriva una possibile riduzione delle detrazioni fiscali spettanti per lavoro dipendente e per famigliari a carico
– ne deriva una possibile maggior Irpef netta
– tale quota costituisce base di calcolo per la determinazione dell’assegno nucleo familiare
– la stessa determina un maggior reddito anche i fini ISEE
– non costituisce – invece – tale importo retribuzione imponibile ai fini previdenziali/contributivi
– resta parimenti l’escluso dal calcolo per la spettanza del bonus Irpef-80,00 euro

 

 

Allegato: Qu.I.R. opzionale del lavoratore